martedì 10 giugno 2014

2° giorno successivo a quelli della votazione del turno di ballottaggio

    Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale - qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
    [Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

    Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione - qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
    [Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio.

    II tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all’apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione. Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
    [Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio

    II sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
    [Art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

domenica 8 giugno 2014

Operazioni di voto del turno di ballottaggio

    È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
    [Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

    Continuano ad essere vietati:
    - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    - la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
    - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
    [Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
    [Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].

    Ore 7 - II presidente constata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera  precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
    [Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

    Dalle ore 8 alle 22 di domenica, operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
    [Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni].

    La votazione deve proseguire fino alle ore 23.00.
    A tale ora il presidente, ammette a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.

    Effettuate le operazioni di cui all’articolo 53 del TU 570/1960 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato), dà inizio alle operazioni di scrutinio.
    [Art. 1, lettera o) D.L. 3/2009].
    Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.
    [Art. 13, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

    Dopo le operazioni di scrutinio

    Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.
    [Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

    Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
    [Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

sabato 7 giugno 2014

Giorno antecedente il voto del turno di ballottaggio

    Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:
    - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    - la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
    - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
    [Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
    [Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].

    Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano.
    [Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
    [Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].

    Prima dell’insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i), D.L. 3/2009):
    - consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
    - consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
    - consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

    Ore 9.00 - Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
    [Art 1, lettere i) ed o) del D.L. 3/2009].

    Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell’apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
    [Art 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

    Subito dopo l’apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nell’apposito spazio della facciata esterna della scheda.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

    (1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non dev’essere utilizzato per autenticare le schede, ma dev’essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

    All’atto dell’insediamento del seggio, il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.
    Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, determina l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive  modificazioni].
    [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

    Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].

    Concluse tutte le operazioni sopra indicate, il presidente provvede a sigillare l’urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.
    Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 dello stesso giorno.

    Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 45, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

giovedì 5 giugno 2014

8 Giugno. Ballottaggio

Alternativa Novese ringrazia i novesi che lo scorso 25 maggio ci hanno scelto per dare forma a quel cambiamento di persone e di modo di governare di cui la città secondo noi ha un estremo bisogno.

I risultati del voto portano al ballottaggio partiti e movimenti molto lontani dallo spirito dei componenti del comitato, e questo ci ha messo in seria difficoltà sull’opportunità o meno di dare una indicazione ai nostri elettori su che fare il prossimo 8 Giugno, tanto da non essere riusciti ad arrivare ad una posizione comune. Questo è il bello di una coalizione tra pari, uniti sulle basi e sugli ideali ma ognuno con le sue diverse sfumature.

Alfare e Avanti Novi ritengono che le distanze che li separano dai contendenti siano tali da non poter dare indicazioni di voto, e lasciano piena libertà ai propri elettori.

Fratelli d’Italia, pur lasciando libertà di voto, essendo schierata contro la sinistra fin dall'inizio, per coerenza continuerà a farlo anche al ballottaggio.

Qualsiasi sarà il risultato del ballottaggio di Domenica prossima, Alfare, Avanti Novi e Fratelli d’Italia continueranno a lavorare di comune accordo, sulla base del programma e delle regole etiche condivise per queste elezioni, con l’obiettivo di giungere più forti e preparati alle prossime consultazioni, ampliando la base di un centro destra democratico e liberale.

Grazie.

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

    Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
    [Art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].

    Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione.
    [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

    Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell’Ufficio territoriale del Governo delle scatole di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione del turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco.
    [Art. 33 D.P.R. 361/1957].
    [Istruzioni ministeriali].

domenica 1 giugno 2014

Entro sette giorni dalla votazione del primo turno

    I candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.
    La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un’analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati.
    [Art. 74, comma 9, ed art. 72, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267].

martedì 27 maggio 2014

Si ricomincia da quota 400, Avanti per Novi !

Siamo partiti due anni fa circa, eravamo in 7, qualcuno lo abbiamo perso, ma altri si sono uniti a noi.
Abbiamo creduto ciecamente, contro ogni segnale negativo e iattura che potevamo farcela.... E ... In effetti ce l'abbiamo fatta, con le Primarie, cn un raccolta di firme che in qualche modo ci hanno legittimato e spinto verso una meravigliosa avventura che ci ha fatto capire che il nostro risultato, che per certi versi, ci ha deluso, in effetto ci ha posto sugli scudi e ci ha dato la grande occasione di sognare una rappresentanza in Consiglio Comunale.  La fiducia che i 400 Novesi ci hanno affidato, non deve cadere nel nulla, ma va certamente coltivata per farla crescere e lievitare come solo il pane puo fare. Dunque al di la delle considerazioni e delle sbagliate strategie o delle persone che certamente potevano fare di piu o chissà quale escamotage porre in essere, non dimentichiamo che la nostra dote è 400 voti che vanno coltivati e coccolati fin da subito.
Dunque. Io credo che non vi sia miglior tempo speso di quello che ci vedrà riprogrammare le nostre iniziative ed attività per ripetere, ripetere e ripetere il nostro progetto ed il bisogno di comunicarlo e farlo conoscere.
Solo la conoscenza di cosa vogliamo fare di questa dote ricevuta grazie alle nostre idee potrà dare un nuovo e coinvolgente motivo per "Andare avanti" Andare avanti per noi stessi per Novi e per chi ha creduto in noi.

Mario Summa